La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola – lavoro.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, compresi i rapporti di apprendistato, anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti:
a. riguardanti gli operai agricoli
b. di lavoro domestico
c. di lavoro intermittente o a chiamata
Beneficiari
Pertanto, il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro:
a. Datori di lavoro imprenditori
b. Datori di lavoro non imprenditori
Tipo di Sovvenzione
L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione:
I premi e i contributi dovuti all’INAIL;
Il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto”;
Il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli art. 26, 27, 28 e 29 del D. Lgs. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento e Bolzano.
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