Bonus sanificazione: fruizione integrale dell’agevolazione.

Bonus sanificazione: fruizione integrale dell’agevolazione.

Bonus sanificazione: fruizione integrale dell’agevolazione.

Il credito d’imposta per la sanificazione di cui all’art. 32 del DL 73/2021 potrà essere fruito in misura integrale rispetto a quanto richiesto nell’istanza.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 309145 di ieri, ha fissato al 100% la percentuale effettiva di fruizione dell’agevolazione, tenendo in conto che l’ammontare complessivo degli importi richiesti è risultato inferiore rispetto alle risorse stanziate.

Da art. 32 del DL 73/2021 viene riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle spese che sono state sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

  • Sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • Acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che tutelino la salute dei lavoratori e degli utent,
  • Somministrazione di tamponi per COVID-19.

L’Agenzia, tramite circolare n. 13/2021, ha fornito i chiarimenti per questa agevolazione e, con provvedimento 15 luglio 2021 n. 191910, chiarito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, per far sì che venga rispettato limite di spesa stabilito in 200 milioni di euro.

Cosa prevede tale provvedimento?

  • Entro il 4 novembre 2021, colore che hanno i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili;
  • Per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. Tuttavia, il credito d’imposta richiesto non può superare il limite di 60.000 euro;
  • Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il provvedimento di ieri, quindi pone al 100% la suddetta percentuale, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate entro il 4 novembre 2021, in assenza di rinuncia, è pari a 83.076.075 euro, importo inferiore al limite di spesa previsto di 200.000.000 euro.

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pertanto pari al credito d’imposta che risulta dall’ultima comunicazione validamente presentata. Il credito d’imposta fruibile da parte di ciascun soggetto beneficiario può essere visualizzato tramite il proprio cassetto fiscale, consultabile tramite specifica sezione dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto a modalità, termini e condizioni di fruizione del credito d’imposta, secondo provvedimento saranno applicate le disposizioni di cui al punto 5 del citato provvedimento del 15 luglio 2021.

Il credito d’imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attraverso il quale viene stabilito l’ammontare massimo del credito fruibile.
In teoria, già da quest’oggi potrebbe essere utilizzato il credito d’imposta, tuttavia con apposita risoluzione dovrà essere istituito il relativo codice tributo.

Va ricordato inoltre che il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese, modello REDDITI 2022 e che, lo stesso, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

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