Bonus rimanenze magazzino 2022: ampliato il campo delle imprese beneficiarie.
Bonus rimanenze magazzino 2022: ampliato il campo delle imprese beneficiarie
Il decreto Sostegno ter amplia il campo delle imprese che potranno usufruire del credito di imposta rimanenze di magazzino.
Se prima di questo momento spettava alle imprese dei settori tessile, moda e accessori, da ora sono ammesse al bonus anche le imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.
Sono confermati tutti gli altri aspetti della disciplina.
Affinché venga riconosciuto il credito d’imposta alle imprese, sarà necessario aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti.
I beneficiari del Bonus rimanenze magazzino.
Istituito dal decreto Rilancio (art. 48-bis, D.L. n. 34/2020, convertito) e prorogato dal decreto Sostegni bis (art. 8, D.L. n. 73/2021, convertito), il credito di imposta veniva inizialmente riconosciuto solo alle imprese che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Attualmente il decreto Sostegni ter ha incluso tra le imprese beneficiarie, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche quelle che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche Ateco 2007: 47.51; 47.71; 47.72.
Il credito di imposta
Per poter beneficiare del credito d’imposta le imprese dovranno aver registrato, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (quindi 2021, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), un incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino, di cui all’art. 92, c. 1, Tuir, rispetto alla media del valore delle giacenze finali registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti.
Il credito di imposta spettante sarà pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, c. 1, Tuir eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio (quindi il 2018, il 2019 e il 2020).
Sarà necessaria una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale. Per i soggetti con bilancio certificato, invece, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
Come accedere al credito d’imposta
Per avere accesso al credito d’imposta bisognerà presentare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella fascia temporale compresa dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, presentata esclusivamente per via telematica, dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.
I soggetti che, alla data di presentazione dell’istanza, non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio, dovranno valutare le rimanenze finali che prevedono di registrare per tale periodo d’imposta.
Ammontare massimo del bonus fruibile
L’ammontare massimo del bonus fruibile corrisponderà al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che l’Agenzia delle Entrate renderà nota, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione.
Presentazione dell’F24
Ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/97 è stabilito che il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24.
Per la presentazione del modello, sono a disposizione i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che provvederà a stabilire la percentuale di spettanza del credito.
Il beneficio è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Pertanto, per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, il credito di imposta dovrà essere fruito:
- entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione per i soggetti diversi dai precedenti.
Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile supererà i 150 mila euro, il credito potrà essere utilizzato solo dopo i controlli antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Qualora non dovessero sussistere i motivi ostativi, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione a fruire del bonus.
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